I medici veterinari quando svolgono la loro attività come liberi professionisti non sono inquadrati come enti e/o imprese e, quindi, non hanno l’obbligo di presentare il MUD.
I professionisti che producono rifiuti pericolosi assolvono all’obbligo conservando, in ordine cronologico, copia dei formulari per il trasporto (Legge 29/2006, articolo 11).
In argomento si richiamano i contenuti di una Circolare (la n. 3/2008) diramata dalla FNOVI per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti di competenza dei medici veterinari a proposito del Registrodi carico e scarico dei rifiuti pericolosi.
Nel testo in particolare si legge che “il D. Lgs. n. 4/2008 ha lasciato immutata la disciplina relativa ai soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e a compilare annualmente (entro il 30 aprile) il MUD. Pertanto il veterinario che esercita la professione intellettuale in forma di impresa ai sensi dell’art. 2238 del Codice Civile è tenuto a entrambi gli oneri, mentre il veterinario la cui attività non è configurabile come impresa non è tenuto alla presentazione del MUD e assolve alla tenuta del registro con la semplice conservazione – per cinque anni – in ordine cronologico dei formulari di identificazione dei rifiuti”